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Ambienti di lavoro

Ambienti di lavoro

Valutazione Rischio Rumore:. Secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/08, integrato e modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106 vi è l’obbligo per le aziende con livelli di esposizione al rumore elevati (LEX maggiori di 85 dB(A) oppure Lpicco, C maggiori di 137 dB(C)) di elaborare ed applicare un “programma di misure tecniche e organizzative” volte a ridurre l’esposizione al rumore dei lavoratori.

La valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro è una attività che prevede misurazioni con le seguenti finalità:
1) calcolare il valore di esposizione personale al rumore da cui far discendere le misure di prevenzione per la salute degli esposti, nonché stabilire se i dispositivi di protezione auricolare in uso danno luogo ad una attenuazione corretta;
2) indicare gli interventi tecnici e organizzativi che possono essere adottati dall’azienda per ridurre l’esposizione al rischio nelle aziende con rumorosità superiore ai valori previsti dalla legislazione vigente nonché identificare le aree di lavoro a maggior rumorosità al fine della loro delimitazione, segnalazione e restrizione all’accesso.

Le aziende hanno l’obbligo di verificare i rischi per i lavoratori legati al rumore.

Se nell’elaborare il Documento di Valutazione Rischio Rumore vengono riscontrati rischi per il lavoratore, il datore di lavoro ha l’obbligo di elaborare un programma di misure tecniche volte a ridurre l’esposizione al rumore e a garantire una protezione adeguata. I lavoratori dovranno inoltre ricevere un’adeguata formazione in merito ai rischi causati dal rumore.

È importante redigere il Documento di Valutazione Rischio Rumore per essere in regola con quanto previsto e non incorrere in sanzioni in caso di visita ispettiva.

 Valutazione del rischio vibrazioni:  deve essere eseguita secondo il Decreto legislativo 81/2008 e il rischio vibrazioni deve essere valutato “in base alla parte del corpo che subisce tale fenomeno fisico: si hanno dunque esposizioni trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero”.
Una volta determinato il livello di esposizione, cui sono soggetti i lavoratori che fanno uso di macchine o attrezzature che producono vibrazioni, il decreto prevede i “concetti di valore d’azione e di valore limite d’esposizione”: se vengono superati deve scattare l’“azione”, cioè “l’attivazione delle procedure e delle misure di prevenzione e protezione, compresa la sorveglianza sanitaria”.

La valutazione del rischio “deve essere compiuta con cadenza almeno quadriennale e aggiornata qualora avvengano mutamenti che potrebbero averla resa obsoleta o quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione”.

Nel documento di valutazione dei rischi, a proposito del rischio vibrazioni, è necessario riportare almeno:
– i livelli di vibrazioni cui i lavoratori sono esposti distinti per tipo (mano-braccio e corpo intero);
– le misure di prevenzione e protezione adottate (compresi i guanti antivibranti);
– l’attività d’informazione, formazione e addestramento;
– la sorveglianza sanitaria.